Settembre 1, 2018
L’Italian Desk a Dublino, che ho il privilegio di condurre insieme ai colleghi irlandesi dello studio Clark Hill Solicitors, ha di recente predisposto un preventivo per assistere una compagnia di assicurazioni italiana, terza chiamata in giudizio nell’ambito di un procedimento civile di risarcimento danni già incardinato presso la Circuit Court di Dublino.
Condivido volentieri questa esperienza con i colleghi avvocati italiani, perché ritengo sia sempre interessante confrontarsi col modus operandi di studi stranieri su un fronte delicato e importante quale la predisposizione di un preventivo.
Innazitutto è importante premettere che, secondo il codice deontologico degli avvocati che esercitano la professione in Irlanda,
- i preventivi devono essere inviati al cliente all’inizio del rapporto
- gli importi dei preventivi per onorari e spese possono essere alternativamente strutturati come:
- quotation –> in questo caso non più modificabili, oppure
- estimate –> modificabili, con indicazione dei relativi criteri
Se proprio non è possibile quantificare l’attività, occorre fornire al cliente il criterio sulla base del quale il lavoro del professionista sarà quantificato. Molto spesso questo criterio consiste nel tempo dedicato e in questo caso occorre dare al cliente fin da subito la tariffa oraria applicata e comunicare regolarmente al cliente il numero di ore via via dedicate al suo caso, con la specifica indicazione dell’attività svolta.
Questa regola di trasparenza nel rapporto col cliente, è stata introdotta dall’articolo 68 del codice deontologico irlandese, vent’anni fa.
Nel caso specifico di cui vi racconto, il preventivo per l’assistenza legale era stato richiesto con urgenza da un collega italiano che rappresentava la compagnia di assicurazione chiamata in giudizio, per valutare quanto fosse opportuno per la sua assistita costituirsi in giudizio piuttosto che, in alternativa, restare contumace.
Il procedimento in questione prestava il fianco a dubbi rispetto alla effettiva giurisdizione del giudice irlandese sulla compagnia di assicurazioni italiana terza chiamata in causa, aprendo quindi alla possibilità di sollevare un’eccezione per difetto di giurisdizione nella fase iniziale del procedimento.
Come sappiamo il preventivo sull’attività giudiziale è sempre qualcosa di difficile da quantificare per via delle incognite relative alla durata del procedimento e alle attività che saranno necessarie secondo il suo effettivo svolgimento.
Questa incognita è molto ridotta in paesi come l’Irlanda, dove i tempi del processo sono brevi e le udienze molto ravvicinate. Inoltre la procedura è suddivisa in una serie di step delineati molto chiaramente e questo rende possibile articolare il preventivo in fasi successive e ben definite. Di contro, l’attività giudiziale richiede la nomina di un barrister che avrà onorari distinti rispetto al solicitor, comunque da considerare e rendere noti al cliente in una fase iniziale, per garantire una piena consapevolezza rispetto ai costi dell’azione da parte del cliente stesso.
Premesso che, in molti casi, i procedimenti avviati presso Circuit Court e District Court in Irlanda consentono di costituirsi in giudizio ed esercitare le proprie difese in momenti e con atti differenti, nel caso specifico è stato possibile fornire un preventivo al cliente italiano, articolandolo su tre diverse fasi:
- prima fase: esame del fascicolo, costituzione in giudizio nei termini ed esercizio dell’eccezione di giurisdizione, gestione dell’eventuale accordo transattivo con parte attrice (attività svolte direttamente dal nostro studio)
- seconda fase: conferimento dell’incarico al barrister, predisposizione e deposito delle memorie defensive da parte di quest’ultimo
- terza fase: attività giudiziale relative all’intero procedimento
Per le prime due fasi è stato possibile fornire al cliente una estimate piuttosto precisa sia dei costi applicati dallo studio sia dei costi del barrister, da coinvolgere nell’ipotesi di rigetto dell’eccezione e prosecuzione del procedimento (oltre l’indicazione di IVA e spese). Rispetto alla terza fase, è stato ritenuto opportuno indicare, oltre a un range di importi (minimo-massimo), anche una blended hourly rate, cioè una tariffa oraria “mista” (una media calcolata rispetto alle tariffe orarie dei soci partnerdello studio e quelle dei collaboratori).
Serena de Palma, Avvocato e Solicitor
Italian Desk @ Clark Hill Solicitors, Dublino, Irlanda
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