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In pillole il contenuto del seminario “Italians in Dublin” (SOLD OUT!) del 18 ottobre 2018

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Ottobre 4, 2018
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Il seminario “Italians in Dublin”, organizzato per il 18 ottobre p.v. dall’Italian Desk di Dublino in collaborazione con la Camera di Commercio italiana, ha registrato il sold out nel giro di appena un paio di settimane dall’inizio della promozione. Il successo di questa iniziativa trova la sua motivazione nel fatto che gli argomenti trattati sono di grande interesse per la comunità dei soggetti italiani presenti in Irlanda. Pur avendo l’Italian Desk intenzione di ripetere il seminario a breve, vogliamo intanto condividerne i contenuti, a beneficio di coloro che non sono riusciti a iscriversi in tempo per partecipare.

Ecco una sintesi delle domande/risposte ai temi di maggiore interesse.

Cosa significa essere tax resident in Irlanda?

Per essere considerati residenti in Irlanda occorre che vi sia stata permanenza nel paese per non meno di 183 giorni nell’arco dell’anno di accertamento, oppure per un periodo complessivo di 280 giorni nell’anno di accertamento e in quello precedente, anche non consecutivi (in ogni caso la permanenza non può essere stata di 30 giorni, o per un periodo inferiore, nel corso dell’anno di accertamento).

Il primo e più importante quesito riguarda senza dubbio il regime fiscale applicabile ai soggetti italiani in Irlanda. Alberto Cantarello, commercialista e fondatore di Athena, società di consulenza con sede a Torino che collabora con l’Italian Desk di Dublino, chiarisce alcuni aspetti fondamentali relativi alla fiscalità.

Se risiedo in Irlanda a quali imposte sono soggetto? Devo continuare a fare la dichiarazione dei redditi in Italia?

Fornire una risposta universalmente valida non è purtroppo possibile. In primo luogo è importante chiarire che il fatto di non risiedere in Italia, non esonera automaticamente il soggetto italiano dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.

Un elemento fondamentale è la presenza (o meno) di un punto di contatto reddituale con l’Italia. Un soggetto che risiede in Irlanda e non ha più nessun punto di contatto reddituale con l’Italia (redditi di qualsiasi genere, affitti, immobili ecc.) può legittimamente non presentare più la dichiarazione dei redditi in Italia. Al contrario, i soggetti non residenti in Italia che tuttavia hanno prodotto redditi o possiedono beni nel Paese, sono tenuti a versare le relative imposte allo Stato Italiano.

Fondamentale, in caso di controllo, poter dimostrare l’effettiva residenza all’estero, ad esempio attraverso l’iscrizione AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

Molti italiani che si trasferiscono in Irlanda per lavoro hanno comunque già svolto in precedenza attività lavorativa in Italia.

Cosa succede rispetto ai contributi previdenziali e assistenziali già versati in Italia?

Italia e Irlanda, in qualità di Stati Membri dell’Unione Europea, permettono ai loro cittadini di applicare la c.d. “totalizzazione dei contributi internazionali”. Questo meccanismo consente di tener conto dei contributi maturati in tutti i Paesi (UE, o con accordi specifici) nei quali il soggetto ha svolto attività lavorativa, ai fini dell’accertamento del diritto alla pensione.

La totalizzazione internazionale non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all’altro. I contributi versati all’Italia resteranno all’Italia e analogamente accadrà in Irlanda.

La totalizzazione internazionale è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo – 52 settimane, secondo la normativa europea vigente – di assicurazione e contribuzione nel Paese che deve effettuare il cumulo dei contributi per concedere la pensione.

I periodi esteri da prendere in considerazione ai fini della totalizzazione internazionale non devono essere sovrapposti temporalmente ai periodi accreditati in Italia (in pratica, se per qualsiasi motivo nello stesso periodo si è lavorato sia in Italia che in Irlanda e si sono versati contributi ad entrambi gli Stati, i contributi versati all’Irlanda non si possono contare in aggiunta a quelli italiani: varranno solo questi ultimi).

La normativa si applica anche alle prestazioni spettanti a carico della Gestione Separata.

Percepirò la mia pensione e in quale giurisdizione?

La pensione potrà essere richiesta allo Stato italiano secondo le normali regole per i cittadini italiani, una volta maturati i requisiti di anzianità e contributi, secondo le leggi di volta in volta vigenti. Si potranno conteggiare anche i periodi di lavoro svolti all’estero, tramite il meccanismo della totalizzazione internazionale.

Se il soggetto, al momento in cui matura il diritto alla pensione, si trova all’estero, vedrà la propria pensione regolarmente erogata dall’INPS attraverso bonifico bancario in euro con cadenza mensile.

Molti soggetti italiani in Irlanda continuano a mantenere la proprietà di beni mobili e immobili in Italia. Questo comporta conseguenze sotto i profili fiscali e successori, che ci vengono spiegate in sintesi da Alessandro Gaglione, avvocato in Italia e solicitor in Inghilterra, fondatore e partner dello studio legale SLIG LAW LLP con sede a Londra ed esperto di diritto immobiliare e successorio per l’Italian Desk di Dublino.

Sono proprietario di beni immobili, titolare di conto corrente e autoveicolo in Italia…come faccio a gestire tutto dall’Irlanda?

Non tutto si può fare online. Talvolta è necessaria la presenza fisica per effettuare operazioni relative ai propri beni e quando questi si trovano in Italia, diventa tutto piuttosto complicato (e costoso). Ad esempio, se ho un conto corrente in Italia non potrò delegare una terza persona per fare versamenti o prelievi. Analogamente, per atti quali la compravendita o la locazione di immobile, dovrò affidarmi a un procuratore in Italia che compia determinate azioni per mio conto.

La procura è lo strumento maggiormente utilizzato per realizzare queste finalità.

Il Consolato è l’organo deputato a ricevere le dichiarazioni di volontà che il soggetto italiano in Irlanda può poi utilizzare per gestire i propri beni in Italia. Non molti sanno però che il notary public è una valida alternativa al Consolato, sia in termini di costi sia di tempi. Un notary public irlandese può infatti rilasciare documenti di valore giuridico equivalente a quelli del Consolato, qualora per motivi geografici o di altro tipo questa opzione non sia percorribile.

Il suggerimento, nel caso della procura, è quello di evitare la procura generale che proprio in quanto tale viene data per esercitare poteri molto ampi, optando piuttosto per una procura generica, che conferisce al procuratore il potere di compiere tutti gli atti necessari nell’ambito di una determinata categoria di azioni/beni. Questo è utile ad esempio nei rapporti di tipo continuativo, quali ad esempio la gestione di uno o più conti correnti. La procura sarà generica (ma non generale), in quanto conferirà al procuratore i poteri per gestire i conti correnti del titolare ma non i poteri, ad esempio, per compiere atti di disposizione relativi a eventuali altri beni (mobili e immobili) del soggetto rappresentato.

Il servizio dell’Italian Desk è innovativo proprio sul fronte della gestione delle proprietà all’estero (nel caso specifico, l’Italia) perché consente di compiere molte operazioni direttamente online, attraverso l’assistenza del professionista che dialoga direttamente con gli enti interessati quali ad esempio catasto e conservatoria, nei casi di di visure online ipotecarie e catastali, atti di donazione, compravendite.

Cosa succede se sono erede di beni che si trovano in Italia?

Anche in questo caso, l’Italian Desk può consentire al soggetto italiano di effettuare operazioni quali l’accettazione (con o senza beneficio d’inventario) o la rinuncia all’eredità, interamente online. Questo consente non solo di “saltare” un passaggio (quello della procura), ma anche di gestire direttamente e non per interposta persona tutto ciò che riguarda i propri beni in Italia, con risparmio di costi (viaggi e permanenza in Italia) e con l’assistenza di professionisti esperti sul fronte giuridico e fiscale.

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